Norme Pastorali

E’ ben noto che l’Arcidiocesi di Amalfi-Cava de’ Tirreni e la Parrocchia di Santa Maria Assunta in Positano, ricche di bellezze naturali ed artistiche, costituiscono motivo di richiamo per numerose coppie che chiedono di celebrare le loro nozze nelle sue chiese di maggior pregio monumentale.

La sacralità e allo stesso tempo il decoro del sacramento sono la ragione che ci porta ad operare con “buona volontà” affinché il matrimonio dei novelli sposi possa essere un giorno memorabile.

L’unità di azione pastorale espressione significativa di comunione ecclesiale, comporta la necessità di fornire indicazioni chiare e vincolanti per gli operatori pastorali, per lavorare insieme, ciascuno nei propri settori, in modo da ottenere un´intesa lineare tra parrocchia, sposi e agenzie.

La provenienza da situazioni ed ambienti diversi, non sempre rispondenti alle esigenze di una fede matura, pone problemi specie sul piano dell´accoglienza, che deve essere in ogni caso finalizzata non tanto all’offerta di un servizio religioso quanto alla riscoperta dei valori propri del Sacramento del Matrimonio.

E´ necessario, pertanto richiamare l’attenzione sulle seguenti disposizioni, per i matrimoni religiosi che si vogliono celebrare nell’ambito del territorio parrocchiale di Positano, da osservare con vigile senso di responsabilità e saranno in vigore fino ad eventuali aggiornamenti in futuro.

  • La parrocchia della celebrazione delle nozze è di norma quella nella quale i nubendi sono inseriti a norma del can. 1115. Per motivi di necessità o di convenienza pastorale il Sacramento del Matrimonio potrà essere celebrato in altre parrocchie. In questo caso il parroco, che ha svolto l´istruttoria matrimoniale, dia licenza all´altro parroco trasmettendo soltanto il Mod. XIV (Pre-Nuptial Inquiry, o Pre-Nuptial Investigation) da noi chiamato “Processetto” perché in esso è contenuto il Nulla Osta (Nihil Obstat) che è il permesso (stato dei documenti) e il certificato di eseguite pubblicazioni civili. Se è destinato a un parroco di altra diocesi, il Mod. XIV sarà vidimato dalla cancelleria della curia diocesana di provenienza.
  • La celebrazione delle nozze normalmente si svolga nella chiesa parrocchiale. Con il permesso dell´Ordinario del luogo o del parroco potrà compiersi, “servatis de iure servandis”, in altra chiesa. E´ proibita la celebrazione del Matrimonio in cappelle private.
  • Il celebrante chiamato ad assistere al Matrimonio prenda contatto in tempo utile con il parroco del luogo per accordarsi circa le modalità della celebrazione, affinché questa sia sempre in sintonia con la normativa liturgica e le indicazioni diocesane.
  • Si ponga la massima attenzione affinché la celebrazione sia caratterizzata da autenticità, bellezza, dignità e sobrietà, evitando ogni forma di banalizzazione, impoverimento del senso del sacro4. Si compia ogni sforzo perché, senza rinunciare alla gioia e alla festa che devono connotare questi momenti, sia garantito un clima di raccoglimento, di partecipazione e di corresponsabilità.
  • Sia nelle cerimonie, che nell’apparato esteriore, non si faccia nessuna distinzione di persone e di condizione sociale: il rito sia dignitoso e uguale per tutte le coppie di sposi, perché maggiormente appaia il carattere comunitario della celebrazione e sia affermata la medesima dignità di tutti i fedeli6. Il parroco e gli operatori pastorali si adoperino, inoltre, affinché siano evitati eccessi di lusso e sprechi: “La celebrazione, se vuole essere cristiana, non puó mai diventare offensiva e umiliante per i poveri, né puó essere scambiata in cerimonia folcloristica o trasformata in uno spettacolo profano”
  • Di norma il Matrimonio si celebri durante la Messa e gli sposi e i presenti partecipino al sacrificio eucaristico ricevendo il Corpo e il Sangue dei Signore, dopo essersi opportunamente accostati al Sacramento della riconciliazione. Tuttavia, oltre i casi in cui è espressamente prevista la celebrazione senza la Messa, possono presentarsi altre circostanze nelle quali è consigliabile omettere la celebrazione eucaristica; in tali casi il parroco esponga agli interessati i motivi che richiedono o suggeriscono tale scelta, al fine di evitare fraintendimenti.
  • Quando il Matrimonio è celebrato durante la Messa, si dice la “Messa degli sposi”, con le vesti liturgiche di colore bianco. Nelle domeniche del tempo “per annum” e di Natale il formulario della “Messa degli sposi” si puó Usare solo se alla Messa in cui si celebra il Matrimonio non partecipa la comunità parrocchiale. Nelle domeniche di Avvento e di Quaresima, nelle solennità, il Mercoledì delle Ceneri e nelle feria della Settimana Santa, si celebra la Messa del giorno, con la solenne benedizione sopra la sposa e lo sposo, e, secondo l´opportunità, con la formula propria per la benedizione finale. Non celebriamo matrimoni nella chiesa parrocchiale dal 11 al 16 giugno, e dal 5 al 17 agosto. Quando non è consentito adottare il formulario della “Messa degli sposi”, si puó tuttavia scegliere una lettura tra quelle indicate nel Lezionario per la celebrazione del Matrimonio, a meno che non ricorra una solennità di precetto o il Triduo sacro.
  • Non si ricorra alla concelebrazione in occasione di un Matrimonio, salvo casi del tutto particolari (come ad es. la stretta parentela con i nubendi), debitamente autorizzati dal Vescovo.
  • Gli sposi sono i ministri del Sacramento del Matrimonio, ma non i ministri dell´Eucaristia. E´ vietato, perció, al celebrante condurre o far accostare all’altare gli sposi, disponendoli al suo fianco come fossero dei concelebranti, come pure è vietato far compiere loro gesti che competono ai soli ministri ordinati (alzare il calice o la patena al momento della dossologia, comunicarsi direttamente all’altare o passarsi scambievolmente le sacre specie).

Così pure non è opportuno che siano gli sposi a proclamare le letture: al di là dei problemi derivanti dall’emozione del momento, va tenuto presente che essi sono i primi destinatari della parola di Dio.